Art. 108 — Estromissione del garantito

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione . Questa è disposta dal giudice con ordinanza ; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso .