Art. 88 — Dovere di lealtà e di probità

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 2, 395 n. 1, 404] .In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi .