Art. 80 — Provvedimento di nomina del curatore speciale

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede [121, 125] .Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [135] . Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta [65].[omissis].