Art. 77 — Rappresentanza del procuratore e dell’institore

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari [1704, 1903, 2203, 2209 c.c.] non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto , tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari .Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore [2204 c.c.] .