Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all’astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione[52].
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all’astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione[52].
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