Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3] :
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728];
4) ;
5) negli altri casi previsti dalla legge .
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375, 379; disp. att. 137, 138] .Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse .
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