Art. 70 — Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3] :

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728];

4) ;

5) negli altri casi previsti dalla legge .
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375, 379; disp. att. 137, 138] .Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse .