Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [disp. att. 52, 53, 161, 194] .Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge .Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica .
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