Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]. .Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 .Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato [disp. att. 89].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.