Art. 60 — Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28; c.c. 2043] :

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [328c.p.] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave .