Le diposizioni di cui agli articoli 50bis e 50ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma .
Le diposizioni di cui agli articoli 50bis e 50ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma .
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