Art. 27 — Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma [28, 618bis] . Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione .