Art. 26 — Foro dell’esecuzione forzata

Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano . Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21 . [Per l’espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore .]Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede .Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto [1182 c.c.] .