Art. 22 — Foro per le cause ereditarie

È competente il giudice del luogo dell’aperta successione [456 c.c.] per le cause :

1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12, 784 c.c.; 713 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall’erede [762 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti .