Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il tribunale.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.