Art. 14 — Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito .Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [art. 38 del c.p.c.art. 167 del c.p.c. c.p.c.], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione .Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito .