Art. 12 — Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione .[Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso].Il valore delle cause per divisione [713, 1111 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi .