La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37 c.p.c.; 2907 c.c.; 102, 103 Cost.] .
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37 c.p.c.; 2907 c.c.; 102, 103 Cost.] .
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.