Art. 211 — Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.


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