1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, l’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.2. S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.3. Salvi i casi previsti dall’articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.4. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.
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