Art. 152 — Forma della domanda

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l’indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
c) la determinazione dell’oggetto della domanda;
d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.