1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.