1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
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