1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.2. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.
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