Art. 65 — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.