1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio.
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