Art. 50 — Pronuncia sulla nullità

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.