Art. 39 — Contenuto della sentenza

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:

a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;

b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;

c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;

d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;

e) il dispositivo;

f) la data della pronuncia;

g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico.
3. 3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.