1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.