Art. 216 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.