1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3. 3. [L’IVASS informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’IVASS dei provvedimenti adottati.]4. [Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.]
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