Art. 274 quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all’articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall’articolo 274 sexies.2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall’articolo 274- ter.3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.