1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274 sexies, comma 1;

b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all’articolo 274 ter, commi 1 e 2;

d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all’articolo 109 indicati all’articolo 274-ter, comma 1;

e) “aderenti”: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.