1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.