Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza.