Art. 217 septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista

1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.