Art. 43 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.