Art. 49 — Veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.


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