Art. 187 — Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute;

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;

f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma 5;

f-quater) le domande di modifica al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.