1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata;

a-ter) la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposizione è cancellata;

b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c) l’opposizione è ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177;

e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;

e-ter) è venuto meno l’interesse ad agire.