1. L’Autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all’articolo 153.
1. L’Autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all’articolo 153.
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