Art. 64 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.