Art. 32 — Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.
2. [L’autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.]