1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPAR esercita, mediante il Servizio geologico d’Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l’attività conoscitiva, qual è definita all’articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.