Art. 51 novies — Sanzioni amministrative previste con legge delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.