Art. 6 — Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all’art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.