Art. 1 — Gli organi della giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.