Art. 99 — Reclamo [ABROGATO]

[1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.2. E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.]