Art. 97 — Diritto di surrogazione [ABROGATO]

[1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.]