Art. 316 — Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3;

b) [[LETTERA ABROGATA]];

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.