1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3;
b) [[LETTERA ABROGATA]];
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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