1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

a) l’azione sociale di responsabilità;

b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;

d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.